1. L'Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 4 e allo scopo di inserire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricoli delle scuole locali all'estero, definisce e coordina:
a) le iniziative miranti ad offrire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche agli autoctoni e agli stranieri frequentanti le scuole locali all'estero;
b) le attività volte al potenziamento della rete scolastica italiana all'estero, allo scopo di adeguarla alle nuove tipologie di emigrati italiani, quali i tecnici, i dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro familiari, la continuazione anche all'estero della scolarizzazione iniziata in Italia;
c) le attività concernenti l'istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;
d) le iniziative per l'istituzione di corsi per l'insegnamento dell'italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del settore artistico;
e) i corsi integrativi di lingua e di cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano, nei Paesi di emigrazione, le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione;
f) le iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;
g) il funzionamento delle scuole statali all'estero e la vigilanza sulle scuole non statali all'estero, in modo da garantire l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;
h) gli interventi di sostegno, di recupero e di rinforzo al fine di promuovere il
2. L'Agenzia istituisce, ove necessario:
a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di emigrazione;
b) i corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.